R.E.N.T.R.I.: Il Nuovo Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti

Elisa Romanelli • 28 febbraio 2025

Dal 2025 entra in vigore il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (R.E.N.T.R.I.), un sistema innovativo voluto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) per la digitalizzazione della gestione dei rifiuti.

Vediamo insieme chi deve iscriversi, quali sono gli obblighi e le scadenze da rispettare.


Chi Deve Iscriversi al R.E.N.T.R.I.?

L’iscrizione al RENTRI è obbligatoria per:

Enti e imprese che trattano rifiuti
Produttori di rifiuti pericolosi
Trasportatori, commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi
Consorzi per il recupero e il riciclo
Produttori di rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti (settori industriale, artigianale, gestione rifiuti)


Chi È Esente dall’Iscrizione?

Non devono iscriversi al RENTRI:
❌ Aziende con meno di 10 dipendenti che producono solo rifiuti non pericolosi
❌ Settori agricolo, edilizio, commerciale, sanitario e dei servizi (salvo casi specifici)
❌ Veicoli fuori uso


Tempistiche e Obblighi

📅 Dal 13 febbraio 2025, i soggetti non obbligati all’iscrizione potranno continuare a usare il Formulario di Identificazione Rifiuti (FIR) in formato cartaceo, ma dovranno vidimarlo tramite RENTRI.
📅
Entro agosto 2025 e febbraio 2026, chi è obbligato all’iscrizione dovrà registrarsi e rispettare le nuove procedure digitalizzate.


Cosa Cambia con RENTRI?

🔹 Digitalizzazione della tracciabilità dei rifiuti
🔹 Riduzione degli errori e della burocrazia
🔹 Maggiore controllo sui flussi dei rifiuti



Come Registrarsi?

La registrazione avviene online nell’area riservata RENTRI e non prevede costi. I produttori non iscritti possono farla solo quando necessario per vidimare il primo FIR.

Se hai dubbi sulla tua situazione, contattaci per una consulenza personalizzata!

Informativa KLASS
Autore: Elisa Romanelli 16 ottobre 2025
Nuovo Accordo Stato-Regioni 17/04/2025: Formazione Salute e Sicurezza sul Lavoro Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, relativo alla formazione in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, è entrato ufficialmente in vigore il 24 maggio 2025, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 119. Da tale data decorre il periodo transitorio di 12 mesi, necessario per adeguarsi alle nuove disposizioni. Di seguito le principali novità introdotte dal nuovo Accordo “quadro” che sostituisce e unifica i precedenti accordi (A.S.R. 21/12/2011, 22/02/2012, 25/07/2012, 07/07/2016). 📚 Corsi e aggiornamentiti: nuove durate e regole 👷 Formazione Lavoratori ✔ Non è più previsto il termine di 60 giorni dall’assunzione per completare la formazione ✔ La formazione deve avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro ✔ Per i lavoratori stranieri, i corsi dovranno essere realizzati previa verifica della comprensione della lingua veicolare e con modalità che ne assicurino la comprensione (es. tramite mediatore interculturale o traduttore) 🦺 Formazione Preposti ✔ Durata: da 8 a 12 ore ✔ Modalità: esclusivamente in presenza o videoconferenza sincrona (escluso e-learning) ✔ Aggiornamento: ogni 2 anni, durata minima 6 ore 👔 Formazione Dirigenti ✔ Durata: da 16 a 12 ore, con modulo aggiuntivo di 6 ore per chi opera nei “cantieri” ✔ Aggiornamento: ogni 5 anni, durata minima 6 ore 💼 Formazione Datori di Lavoro ✔ Obbligo formativo per tutti i datori di lavoro che non svolgono anche il ruolo di RSPP ✔ Termine: entro il 24 maggio 2027 ✔ Durata: 16 ore, con modulo aggiuntivo di 6 ore per chi opera nei “cantieri” ✔ Aggiornamento: ogni 5 anni, durata minima 6 ore 🏢 Formazione Datori di Lavoro RSPP ✔ Requisito: corso di formazione per Datori di Lavoro completato ✔ Modulo comune: 8 ore ✔ Moduli integrativi per settore: • Agricoltura / Silvicoltura / Zootecnica → 16 ore • Pesca → 12 ore • Costruzioni → 16 ore • Chimico / Petrolchimico → 16 ore ✔ Aggiornamento: ogni 5 anni, durata minima 8 ore ⚠️ Formazione per Lavoratori, Datori di lavoro e Lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati ✔ Corso obbligatorio di 12 ore, esclusivamente in presenza ✔ Termine: entro 24 maggio 2026 🏗️ Formazione per abilitazione utilizzo attrezzature di lavoro ✔ Corsi di prima formazione e aggiornamento esclusivamente in presenza (modulo teoricotecnico e parte pratica) ✔ Nuovo obbligo di formazione, entro 24 maggio 2026, per addetti alla conduzione di: • Carriponte • Caricatori per movimentazione materiali (CMM) • Macchine agricole raccoglifrutta (CRF) ✔ Formazione macchine movimento terra: eliminato il limite di massa < 6.000 kg, per cui rientrano nell’obbligo di formazione abilitante anche i c.d. miniescavatori 📋 Organizzazione dei corsi Per ciascun corso il soggetto formatore deve: ▸ Predisporre il progetto formativo secondo l’ASR ▸ Ammettere massimo 30 partecipanti/corso (eccetto corsi e-learning) ▸ Per attività pratiche: rapporto docente/discente ≤ 1:6 ▸ Tenere registro presenze (in formato cartaceo o elettronico) ▸ Verificare frequenza ≥ 90% per accesso alla verifica finale di apprendimento ▸ Redigere verbale della verifica finale ▸ Predisporre attestato di formazione ▸ Conservare (in formato cartaceo o elettronico) il “Fascicolo del corso” per almeno 10 anni 💻 Modalità di erogazione ✔ Presenza fisica ✔ Videoconferenza sincrona (ogni discente deve essere collegato tramite PC o tablet a suo uso esclusivo, non è ammesso l’uso dello Smartphone) ✔ E-learning (asincrono) ✔ Modalità mista ✅ Verifica dell’efficacia della formazione Il datore di lavoro, anche con il supporto RSPP, a una certa distanza di tempo dal termine del corso, deve verificare l’efficacia formativa attraverso: ✔ Analisi infortunistica aziendale ✔ Questionario da somministrare al personale ✔ Check list di valutazione Durante la riunione periodica, deve essere verificato il raggiungimento dei risultati attesi mediante indicatori e criteri definiti in fase progettuale. 🚫 Esclusioni dall’Accordo Stato-Regioni Non sono disciplinati dall’A.S.R. 17/04/2025 i corsi per: ✘ Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ✘ Antincendio ✘ Primo soccorso ✘ Segnaletica stradale ✘ Funi ✘ Ponteggi ✘ Altre formazioni specifiche ✘ Informazione (art. 36, D.lgs. 81/2008) ✘ Addestramento (art. 37, D.lgs. 81/2008)
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